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Preposto nonimato e preposto di fatto

Come affermato dalla giurisprudenza la qualifica di preposto alla sicurezza non richiede necessariamente una nomina formale da parte del datore di lavoro. 

Ciò è stato successivamente codificato dal legislatore, che ha stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – ossia il datore di lavoro, il dirigente e il preposto – spettano anche a colui che, pur in assenza di regolare investitura, esercita concretamente i poteri giuridici riferiti a ciascuno di quelli ivi definiti (Art. 299 D.Lgs. 81/2008). 

In altre parole, una persona può essere considerata un preposto alla sicurezza anche se non è stata espressamente nominata come tale dal proprio datore di lavoro, purché svolga le mansioni tipicamente associate a tale ruolo. 

Ciò consente alle imprese di avere una certa flessibilità nell’organizzazione delle procedure di sicurezza e garantisce che coloro che sono più qualificati per svolgere il ruolo di preposto alla sicurezza siano in grado di farlo.

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I coordinatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nei luoghi di lavoro i coordinatori per la sicurezza sono due e definiti dall’art. 89 del D. Lgs. 81/08: A)Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: ‘soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91’. È comunemente indicato con l’acronimo CSP.

B) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: ‘soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice’. È comunemente indicato con l’acronimo CSE”.

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La legislazione generale alimentare (CE) 178/2002

Tutte le misure delle singole nazioni dell’Europa sono guidate dai principi generali sugli alimenti e la nutrizione descritti nella Legislazione generale alimentare (CE) 178/2002.

Questi riguardano tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi animali.

Gli obiettivi generali della legge sull’alimentazione europea sono i seguenti:

  • garantire un alto livello di tutela della vita e della salute umana oltre alla tutela degli interessi dei consumatori;
  • garantire prassi legali nel commercio degli alimenti, tenendo conto della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e dell’ambiente;
  • garantire la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi prodotti e commercializzati nell’UE;
  • agevolare il commercio globale dei mangimi sicuri e salutari e degli alimenti sani tenendo conto degli accordi e delle norme internazionali.
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Sistema alimentare sostenibile, un nuovo principio contro lo spreco

Tra i vari elementi considerati dal Green Deal, una menzione va fatta per lo spreco alimentare. La riduzione degli sprechi alimentari è un punto cruciale della strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Una possibile strada è quella delle donazioni alimentari che, tuttavia, devono essere gestite anche per quanto concerne l’igiene e la sicurezza alimentare.

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Conservazione alimenti da destinare a donazione

Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  1. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  2. l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  3. le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
  4. la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), se applicabile;
  5. le condizioni organolettiche;
  6. la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale), nel caso di prodotti di origine animale.

il Regolamento UE 2021/382 inserisce il punto 9, relativo ai veicoli e/o contenitori utilizzati per la gestione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.

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Donazione alimentare, condizioni

Gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:

  1. per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
  2. per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
  3. per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

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Sostenibilità alimentare, nuovo principio del Regolamento Ue 2021/382

Il regolamento UE 2021/382 modifica e sostituisce l’introduzione dell’allegato II del regolamento CE 852/2004, inserendo nuovi principi in tema di redistribuzione del cibo.

La Commissione europea ha promosso negli anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente. Uno dei principali approcci che caratterizzano il cosiddetto Green Deal europeo è la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore perseguendo strategie di sostenibilità alimentare

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Gli allergeni, nuova disciplina del Regolamento Ue 2031/382

ll Regolamento UE 2021/382 nella parte A specifica la gestione degli allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio durante la produzione primaria, inserendo il punto 5 bis, che recita:

«Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.

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Allergeni alimentari, Regolamento UE 382/2021

Gli allergeni sono un aspetto divenuto fondamentale negli anni scorsi, che ha portato a modifiche sostanziali nell’etichettatura, con il Regolamento UE 1169/2011, e nella gestione dei prodotti alimentari.

Uno studio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2014 aveva concluso che tra il 3% e il 4% della popolazione soffra di allergie alimentari. Per quanto l’incidenza non sia preponderante, la gravità di questo problema, in alcuni casi, è altissima, poiché può portare a reazioni, anche di alto impatto e, nei casi peggiori, al decesso del soggetto. Anche per questa ragione, la gestione degli allergeni alimentari è divenuta fondamentale per garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei. La gestione degli allergeni non deve essere affrontata solo durante la parte produttiva della filiera, ma durante l’intero processo produttivo. Il Regolamento UE 2021/382 apporta le necessarie modifiche in tal senso.