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Sistema alimentare sostenibile, un nuovo principio contro lo spreco

Tra i vari elementi considerati dal Green Deal, una menzione va fatta per lo spreco alimentare. La riduzione degli sprechi alimentari è un punto cruciale della strategia di sostenibilità e ha come cardine il recupero e la ridistribuzione delle eccedenze alimentari. Una possibile strada è quella delle donazioni alimentari che, tuttavia, devono essere gestite anche per quanto concerne l’igiene e la sicurezza alimentare.

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Conservazione alimenti da destinare a donazione

Gli operatori del settore alimentare che manipolano gli alimenti di cui al punto 1 devono valutare se gli alimenti non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

  1. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza, assicurandosi che la durata di conservazione residua sia sufficiente per consentire la sicurezza della ridistribuzione e dell’uso da parte del consumatore finale;
  2. l’integrità dell’imballaggio, se opportuno;
  3. le corrette condizioni di magazzinaggio e trasporto, compresi i requisiti applicabili in materia di temperatura;
  4. la data di congelamento conformemente all’allegato II, sezione IV, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), se applicabile;
  5. le condizioni organolettiche;
  6. la garanzia di rintracciabilità conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione (relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento CE 178/2002 per gli alimenti di origine animale), nel caso di prodotti di origine animale.

il Regolamento UE 2021/382 inserisce il punto 9, relativo ai veicoli e/o contenitori utilizzati per la gestione delle sostanze che provocano allergie o intolleranze.

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Donazione alimentare, condizioni

Gli operatori del settore alimentare devono verificare sistematicamente che gli alimenti sotto la loro responsabilità non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano conformemente all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002. Se l’esito della verifica effettuata è soddisfacente, gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire gli alimenti conformemente al punto 2:

  1. per gli alimenti ai quali si applica una data di scadenza conformemente all’articolo 24 del regolamento (UE) n. 1169/2011, prima della scadenza di tale data;
  2. per gli alimenti ai quali si applica un termine minimo di conservazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, lettera r), del regolamento (UE) n. 1169/2011, fino a tale data e successivamente; o
  3. per gli alimenti per i quali non è richiesto un termine minimo di conservazione conformemente all’allegato X, punto 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1169/2011.

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Sostenibilità alimentare, nuovo principio del Regolamento Ue 2021/382

Il regolamento UE 2021/382 modifica e sostituisce l’introduzione dell’allegato II del regolamento CE 852/2004, inserendo nuovi principi in tema di redistribuzione del cibo.

La Commissione europea ha promosso negli anni scorsi strategie di sostenibilità, con lo scopo di impattare positivamente il futuro dell’ambiente. Uno dei principali approcci che caratterizzano il cosiddetto Green Deal europeo è la strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore perseguendo strategie di sostenibilità alimentare

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Gli allergeni, nuova disciplina del Regolamento Ue 2031/382

ll Regolamento UE 2021/382 nella parte A specifica la gestione degli allergeni nelle fasi di raccolta, trasporto e magazzinaggio durante la produzione primaria, inserendo il punto 5 bis, che recita:

«Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.

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Allergeni alimentari, Regolamento UE 382/2021

Gli allergeni sono un aspetto divenuto fondamentale negli anni scorsi, che ha portato a modifiche sostanziali nell’etichettatura, con il Regolamento UE 1169/2011, e nella gestione dei prodotti alimentari.

Uno studio dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare del 2014 aveva concluso che tra il 3% e il 4% della popolazione soffra di allergie alimentari. Per quanto l’incidenza non sia preponderante, la gravità di questo problema, in alcuni casi, è altissima, poiché può portare a reazioni, anche di alto impatto e, nei casi peggiori, al decesso del soggetto. Anche per questa ragione, la gestione degli allergeni alimentari è divenuta fondamentale per garantire ai consumatori prodotti alimentari sicuri e idonei. La gestione degli allergeni non deve essere affrontata solo durante la parte produttiva della filiera, ma durante l’intero processo produttivo. Il Regolamento UE 2021/382 apporta le necessarie modifiche in tal senso.

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Sicurezza alimentare, il Regolamento CE 852/2004 e le modifiche…

Il regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto del principio secondo il quale è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria. Gli operatori del settore alimentare devono quindi rispettare i requisiti generali in materia di igiene di cui agli allegati I e II di detto regolamento.

Il Regolamento UE 2021/382, modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

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Il contratto di lavoro del calciatore

Il contratto dei calciatori è regolato dall’Accordo Collettivo, che a partire dal 2005 è stato
sottoscritto in tre diverse versioni, rispettivamente applicate ai calciatori professionisti e società partecipanti al campionato di serie A, serie B, serie C secondo i principi cardine della L.91/81. I principi del contratto sono:

  • il rispetto della forma scritta del contratto a pena di nullità
  • il deposito dello stesso presso la rispettiva Lega di competenza
    per la relativa approvazione
  • la durata massima quinquennale del contratto
  • la previsione della clausola compromissoria per la devoluzione
    ad arbitri della relativa controversia
  • il divieto dei patti limitativi della libertà professionale del cal-
    ciatore
  • il divieto del patto di opzione e/o prelazione a favore della so-
    cietà
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Permesso residenza elettivo, per lo straniero che vuole stabilirsi…

Il permesso di residenza elettiva può essere rilasciato al cittadino straniero che intenda stabilirsi in Italia e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa (Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2011 e Regolamento (UE) n.977/2011 della Commissione del 3 ottobre 2011). Viene richiesto e ottenuto dagli stranieri che intendono stabilirsi o restare in Italia e dimostrano di potersi mantenere in modo autosufficiente senza svolgere alcuna attività lavorativa.

Requisiti per ottenere il visto per residenza elettiva:

  • Dimostrare la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza.
  • Dimostrare il possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui si possa supporre la continuità nel futuro.
  • Tali risorse economiche possono provenire da:
    • Rendite (pensioni, vitalizi),
    • Possesso di proprietà immobiliari,
    • Titolarità di stabili attività economico/commerciali,
    • Altre fonti diverse dal lavoro subordinato.
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Obblighi della società di calcio nel contratto coi calciatori

Nei contratti tra Società di calcio e calciatori vige l’Accordo Collettivo in esame oltre a disciplinare la parte relativa alla retribuzione vi è anche una parte relativa agli obblighi in capo alla società (art. 6, 7
A.C.). In particolare, la società:

  • promuove e sostiene iniziative per il miglioramento della cultura del calciatore;
  • ha l’obbligo di fornire al calciatore attrezzature idonee alla pre-
    preparazione, nonché ha l’obbligo di mettere a sua disposizione un
    ambiente consono alla sua dignità professionale;
  • ha l’obbligo di far partecipare il calciatore professionista agli
    allenamenti e alla preparazione pre-campionato con la prima
    squadra.