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Malware

Il malware è una categoria generale di software dannosi. Rientrano in questa categoria virus, worm, trojan horse e spyware. La condotta è compresa nell’art. 640 ter c.p. Il programma malware può avere la forma di codice eseguibile, script, o altro file apparentemente innocuo in cui viene inserito il software dannoso.

Il malware può colpire ogni genere di computer o device mobile ( tablet e smartphone). Viene diffuso Dai cybercriminali al fine di danneggiare i sistemi informatici, rubare o criptare le informazioni presenti sul dispositivo, usare il device all’insaputa del suo titolare.

La vittima può installare il malware volontariamente (come nel caso di un dipendente rancoroso che voglia “farla pagare” al proprio datore di lavoro), o involontariamente (per esempio tramite una pendrive USB apparentemente abbandonata). In questa seconda ipotesi – più frequente – l’utente apre il file apparentemente innocuo dopo averlo ricevuto da terzi (via email e social media) o scaricato dalla rete (es. software scaricato da uno store non ufficiale).

Per quanto riguarda le pene, come accennato, l’articolo dedicato è il 640 ter c.p.; quest’ultimo altro non è che un’estensione dell’art. 640 c.p. sul reato di truffa. Nello specifico, l’art. 640 ter c.p. punisce chiunque, alterando il funzionamento di un sistema informatico, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00. A differenza del reato di truffa, nel caso di specie non è richiesta l’induzione in errore della vittima, in quanto ciò avviene di per sé con l’alterazione del sistema informatico stesso.

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Frode informatica o indebito utilizzo di carta di credito

Sotto il profilo del bene giuridico tutelato, le due fattispecie incriminatrici appaiono destinate a finalità protettive diverse: l’art. 493 ter c.p. si rivolge a chi fa “Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, stabilendo “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento”. La fattispecie tutela, accanto all’offesa al patrimonio individuale, una concorrente aggressione ad interessi di matrice pubblicistica, consistenti nel presidiare il regolare e sicuro svolgimento dell’attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante, attinenti a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell’ordine pubblico economico e della fede pubblica. Sanzioni previste: reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 ad € 1.550.

L’art. 640 ter c.p., invece, è stato collocato tra i delitti contro il patrimonio mediante frode, pertanto il bene giuridico tutelato sarebbe il patrimonio (si rileva, in dottrina, un orientamento che la ritiene una fattispecie plurioffensiva, in quanto l’oggetto di tutela sarebbe rappresentato anche dal regolare funzionamento dei sistemi informatici e dalla riservatezza). Sanzioni previste: la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 51 a 1.032 euro con aumenti di pena in caso di reato aggravato.