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Misure di contrasto al gioco d’azzardo e tutela dei…

La tutela dei minori dai pericoli del gioco d’azzardo è prevista dal DL 98 del 2011 secondo cui è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto diofferta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di
pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è
punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.

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Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo nel c.p. italiano si distingue tra l’esercizio” e la “partecipazione”, disciplinate rispettivamente dagli articoli 718 e 720 c.p.
Il primo punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola. La pena prevista è l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda non inferiore a euro 206.
Il secondo, invece, punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione prevista dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al gioco d’azzardo. In questo caso la sanzione comminata è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516.
In entrambi i casi, per le condanne, oltre alla sanzione amministrativa, è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco e degli oggetti ad esso destinati.

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Evasione fiscale

La legge prevede che l’evasione diventi reato solo al raggiungimento di determinate soglie, che stabiliscono il confine tra la sanzione di tipo amministrativo e quella penale.

Il reato di evasione fiscale non scatta automaticamente all’atto del mancato versamento del tributo richiesto dallo Stato, dal momento che la legge stabilisce determinate soglie superate le quali la condotta integra la fattispecie criminosa.
Sono comminate, invece, solo sanzioni di carattere pecuniario, di tipo amministrativo, a coloro che non hanno pagato i tributi dovuti, ma non sono andati oltre i confini definiti ex lege.