Nuovi Comuni frontalieri. Accordo Italia-Svizzera Blog

Nuovi Comuni frontalieri. Accordo Italia-Svizzera

Come riportato dal giornale Ticino Online l’accordo tra Svizzera e Italia relativo alla tassazione dei frontalieri entrato in vigore lo scorso 17 luglio, prevede ora due tipologie di lavoratori: il cosiddetto “vecchio frontaliere”, ovvero chi già lavorava nella Confederazione Elvetica nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e il 17 luglio 2023, e il “nuovo frontaliere”, ossia colui che ha a iniziato l’attività lavorativa dal 18 luglio 2023 in poi.

La differenza sostanziale tra le due tipologie di lavoratori frontalieri in termini di imposizione fiscale è che i “vecchi” continueranno a pagare solo in Svizzera l’imposta alla fonte del 100% mentre i “nuovi” dovranno pagare nella Confederazione un’imposta alla fonte limitata all’80% e dovranno poi pagare l’IRPEF in Italia secondo le aliquote ordinarie con detrazione per quanto già pagato in Svizzera. 

Una regola transitoria presente del nuovo accordo stabilisce poi che i Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni continueranno a versare, come hanno fatto fino ad ora, ai comuni di confine i “ristorni” (una compensazione finanziaria pari al 40 % dell’imposta alla fonte prelevata in Svizzera). 

Le liste, vecchie e nuove, dei comuni di confine

Sin qui, tutto è relativamente chiaro. Salvo che il precedente accordo italo-svizzero, risalente al 1974, non prevedeva un elenco riconosciuto in maniera ufficiale di quali fossero questi comuni di confine. Tanto che, Vallese, Ticino e Grigioni, unilateralmente, avevano redatto un loro elenco composto dai municipi italiani che si trovano entro i 20 chilometri dalle dogane. 

Nell’ambito del nuovo accordo sull’imposizione dei frontalieri è stata però sottoscritta bilateralmente una nuova lista dei comuni considerati di confine. E da qui sono iniziati a sorgere dei dubbi

Per esempio: nel vecchio elenco Saronno non era considerato comune di confine, mentre nel nuovo è presente nella nuova lista. L’interpretazione del Canton Ticino, secondo quanto riferito dal sindacato OCST, è che un lavoratore frontaliere che è sempre stato residente a Saronno è considerato “nuovo frontaliere”, in quanto questo comune non era presente nel precedente elenco dei comuni di confine ma lo è in quello nuovo. 

Per fare un altro esempio, un lavoratore frontaliere che è sempre stato residente a Como, quindi inquadrabile come “vecchio frontaliere” che trasferisce la residenza a Saronno resta “vecchio frontaliere”, proprio perché Saronno, con l’entrata in vigore del nuovo accordo e la definizione del nuovo elenco dei comuni di confine è, appunto, un comune di confine. 

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Dichiarazione fraudolenta, quando sussiste

E’ un reato penale in cui la condotta consiste nella falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o Iva inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili (per i soggetti obbligati).
Il reato sussiste se:
– l’imposta evasa è superiore a 30mila euro con riferimento a ciascuna delle singole imposte (prima era 77.468,53),
– i redditi non dichiarati superano il 5% del totale o comunque 1,5 milioni di euro (prima era 1 milione)
La Sanzione prevede la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.