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Stalking

Il reato di stalking si configura quando avvengono atti persecutori reiterati nei confronti della vittima. Tali comportamenti causano uno stato d’ansia e una sensazione di pericolo imminente, modificando lo stato psichico del soggetto. Per difendersi è necessario effettuare una querela.

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La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica…

Quando è stato emesso decreto penale di condanna, l’imputato può chiedere inoltre la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, nei casi previsti dalla legge, senza la necessaria presentazione dell’atto di opposizione ma sempre entro il termine di 15 giorni dalla notifica del decreto. In tal caso il GIP può operare la sostituzione della pena stabilita nel decreto con il lavoro di pubblica utilità, ovvero, in difetto dei presupposti, può rigettare la richiesta, dichiarando esecutivo il decreto penale in difetto di tempestiva opposizione.

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Decreto Penale di condanna e sostituzione della pena con…

I procedimenti ex art. 186 c.d.s si risolvono di solito con l’emissione di un decreto penale di condanna., ossia l‘emissione di un provvedimento da parte del giudice in assenza delle parti e senza processo, in pratica senza Udienza Preliminare e senza dibattimento. Al decreto penale di condanna l’imputato può fare opposizione entro 15 giorni dalla notificazione del provvedimento. Il Giudice, fatte le valutazioni, emetterà un decreto di giudizio immediato fissando un Giudizio ordinario oppure valuterà le richieste dell’imputato in merito a riti alternativi.

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L’Estinzione del reato

Diversamente dalla Riabilitazione opera l’estinzione del reato, prevista dall’art. 445 co. 1 c.p.p. e dall’art. 460 co. 5 c.p.p., nel caso in cui sia stata inflitta una condanna con patteggiamento o decreto penale di condanna. L’estinzione opera in caso di una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, “se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.”

Di norma la sentenza penale di patteggiamento e il decreto penale, divenuti irrevocabili, vengono iscritti al Casellario; non compaiono sul certificato richiesto da privati ma nei certificati richiesta dalle Pubbliche Amministrazioni. Il Casellario, tuttavia, decorsi i termini previsti dalla legge, non provvede d’ufficio ad effettuare annotazione in calce all’iscrizione relativa alla sentenza di patteggiamento o al decreto penale.

A differenza della Riabilitazione, il Giudice non accerta che l’interessato, successivamente alla condanna, abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta ma verifica che non siano stati commessi un delitto o una contravvenzione della stessa indole nei termini previsti.

L’estinzione non è automatica, con il semplice decorso del tempo, ma avviene con pronuncia del Giudice dell’esecuzione competente Il Giudice dichiara con provvedimento l’avvenuta estinzione disponendo l’annotazione di “reato estinto” nel casellario.