Come richiedere la messa alla prova

Gli imputati potranno chiedere la sospensione del processo con messa alla prova alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022,

Come affermato su Il Sole 24 Ore potrà chiedersi la messa alla prova anche se il processo è in grado di appello. In via ordinaria la richiesta di messa alla prova può essere avanzata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni in sede di udienza preliminare o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio, oppure, nel procedimento di citazione diretta a giudizio, fino alla conclusione dell’udienza predibattimentale, prevista dal nuovo articolo 554-bis del Codice di procedura penale

Messa alla prova, possibilità di chiedere la sospensione del…

La nuova messa alla prova, introdotta dalla Riforma Cartabia, può essere chiesta per più di 40 reati per i quali era prima preclusa e condurre, se va a buon fine, a estinguerli.

Gli imputati potranno chiedere la sospensione del processo con messa alla prova alla prima udienza utile successiva al 30 dicembre 2022, anche se il processo è in grado di appello.

La scelta del legislatore è coerente con l’esigenza di rendere immediatamente applicabili le disposizioni più favorevoli all’imputato. La messa alla prova infatti consente di estinguere il reato, dopo essersi sottoposto con esito positivo a un programma di trattamento, elaborato d’intesa con l’ufficio di esecuzione penale, con l’assunzione di impegni specifici al fine di elidere o attenuare le conseguenze dell’illecito e l’assolvimento di prescrizioni attinenti lavori di pubblica utilità.

Ricettazione: per la responsabilità non occorre l’ accertamento del…

In materia di ricettazione di cui all’art. 648 cod. pen, per l’affermazione della responsabilità nella ricettazione non è necessario l’accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell’esatta tipologia del reato, potendo il giudice della ricettazione affermarne l’esistenza attraverso prove logiche; alla stregua, cioè, di elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica. Lo ha affermato la di Cassazione-sez. II pen.- con sentenza n. 3091 del 29-11-2023

Scommesse sportive, quando sono illegali

Le scommesse sportive, come molte altre forme di gioco d’azzardo, sono legali se autorizzate dallo Stato. Secondo la legge italiana, l’organizzazione e l’esercizio di giochi di abilità che comportano una vincita e richiedono un pagamento in denaro sono un monopolio dello Stato. Ciò significa che le scommesse sportive sono legali quando gestite da enti come l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), che è l’autorità preposta alla regolamentazione del gioco d’azzardo in Italia.

Partecipare a scommesse sportive, giochi e concorsi non autorizzati dalla legge è un reato e comporta sanzioni specifiche, come arresto fino a tre mesi o un’ammenda tra 51 e 516 euro.

Gestione scommesse affidato a bookmaker straniero, quando è reato

In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, qualora il gestore di un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l’abbia realmente effettuata, è configurabile il reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, l. 13 dicembre 1989, n. 401, essendo realizzata un’illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante l’esistenza di titoli autorizzatori o concessori in capo a detto bookmaker.

Esercizio abusivo Gioco d’azzardo

La Cassazione ha stabilito che “il reato di svolgimento di attività organizzata per la accettazione e raccolta anche per via telefonica e telematica di scommesse o per favorire tali condotte risulta integrato da qualsiasi attività, comunque organizzata, attraverso la quale si eserciti, in assenza dì concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’art. 88 R. D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)”, a prescindere dall’abilitazione in capo al gestore stesso.

Misure di contrasto al gioco d’azzardo e tutela dei…

La tutela dei minori dai pericoli del gioco d’azzardo è prevista dal DL 98 del 2011 secondo cui è vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto diofferta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di
pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è
punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di
offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni.

Luoghi in cui si configura il gioco d’azzardo

Nel nostro ordinamento la tenuta, l’agevolazione e la partecipazione ai giochi d’azzardo veri e propri sono attività soggette a sanzione penale, se poste in essere «in un luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque genere.

Anche la rete Internet viene ormai fatta rientrare nella nozione di luogo pubblico, atteso che con questa locuzione si intende il luogo «accessibile continuamente a tutti o comunque a un numero indeterminato di persone, anche se di proprietà privata», e che pertanto l’esercizio dei giochi di azzardo (ovvero, secondo la definizione dell’art. 721 c.p., «quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita e la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria») per via informatica configuri i reati di cui agli artt. 718 ss. c.p.

Gioco d’azzardo

Il gioco d’azzardo nel c.p. italiano si distingue tra l’esercizio” e la “partecipazione”, disciplinate rispettivamente dagli articoli 718 e 720 c.p.
Il primo punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola. La pena prevista è l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda non inferiore a euro 206.
Il secondo, invece, punisce chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione prevista dall’articolo 718, è colto mentre prende parte al gioco d’azzardo. In questo caso la sanzione comminata è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a euro 516.
In entrambi i casi, per le condanne, oltre alla sanzione amministrativa, è sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel gioco e degli oggetti ad esso destinati.