Patente a Crediti edilizia: il nuovo decreto 132/2024

Tale Regolamento è relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili”. Il sistema della patente a crediti edilizia (da molti chiamata “patente a punti”) rappresenta verifica e controllo della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e si basa sull’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio, compiti del datore sui luoghi…

È obbligo del datore di lavoro mettere in pratica tutte le misure necessarie per l’attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione del luogo di lavoro in caso di emergenze e di salvataggio degli altri lavoratori. La nomina degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso rientra nell’ambito di queste misure. I lavoratori scelti per ricoprire questi ruoli non possono, se non per un motivo giustificato, rifiutare la designazione. Devono comunque essere formati adeguatamente e sottoporsi ad aggiornamenti periodici.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) possiede i requisiti professionali necessari per svolgere il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi legati allo svolgimento della loro professione. Le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P. devono essere adeguati al tipo di rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative che vi si svolgono.

Il datore di lavoro può svolgere in proprio i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ma solo dopo aver frequentato corsi di formazione adeguati al tipo di rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Compiti del preposto

Ai sensi dell’Art. 2 del D.Lgs. 81/2008, il preposto è la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I preposti devono vigilare, verificare, sovrintendere, informare, segnalare e fare formazione.

Preposto nonimato e preposto di fatto

Come affermato dalla giurisprudenza la qualifica di preposto alla sicurezza non richiede necessariamente una nomina formale da parte del datore di lavoro. 

Ciò è stato successivamente codificato dal legislatore, che ha stabilito che le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) – ossia il datore di lavoro, il dirigente e il preposto – spettano anche a colui che, pur in assenza di regolare investitura, esercita concretamente i poteri giuridici riferiti a ciascuno di quelli ivi definiti (Art. 299 D.Lgs. 81/2008). 

In altre parole, una persona può essere considerata un preposto alla sicurezza anche se non è stata espressamente nominata come tale dal proprio datore di lavoro, purché svolga le mansioni tipicamente associate a tale ruolo. 

Ciò consente alle imprese di avere una certa flessibilità nell’organizzazione delle procedure di sicurezza e garantisce che coloro che sono più qualificati per svolgere il ruolo di preposto alla sicurezza siano in grado di farlo.

I coordinatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Nei luoghi di lavoro i coordinatori per la sicurezza sono due e definiti dall’art. 89 del D. Lgs. 81/08: A)Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: ‘soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91’. È comunemente indicato con l’acronimo CSP.

B) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: ‘soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice’. È comunemente indicato con l’acronimo CSE”.

La legislazione generale alimentare (CE) 178/2002

Tutte le misure delle singole nazioni dell’Europa sono guidate dai principi generali sugli alimenti e la nutrizione descritti nella Legislazione generale alimentare (CE) 178/2002.

Questi riguardano tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e dei mangimi animali.

Gli obiettivi generali della legge sull’alimentazione europea sono i seguenti:

  • garantire un alto livello di tutela della vita e della salute umana oltre alla tutela degli interessi dei consumatori;
  • garantire prassi legali nel commercio degli alimenti, tenendo conto della salute e del benessere degli animali, della salute delle piante e dell’ambiente;
  • garantire la libera circolazione degli alimenti e dei mangimi prodotti e commercializzati nell’UE;
  • agevolare il commercio globale dei mangimi sicuri e salutari e degli alimenti sani tenendo conto degli accordi e delle norme internazionali.